PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Statistiche di genere).

      1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente capo:

«CAPO I-bis
STATISTICHE DI GENERE

      Art. 13-bis. - (Distinzione per genere delle informazioni statistiche). - 1. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da rendere visibile la differenza di genere e sono diffuse in modo da assicurare l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne.
      2. L'ISTAT predispone le metodologie per la valutazione di impatto di genere di norme di particolare rilievo.

      Art. 13-ter. - (Censimenti). - 1. Il censimento generale della popolazione assicura la disaggregazione, per uomini e donne, delle informazioni sulla popolazione italiana e straniera abitualmente dimorante in Italia, compresa quella che vive in istituti e comunità, nonché la rilevazione delle differenti tipologie di famiglie.
      2. I censimenti generali dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi assicurano la disaggregazione per uomini e donne degli addetti, per posizione nella professione.

      Art. 13-quater. - (Informazioni statistiche correnti). - 1. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale assicurano con cadenza annuale, nell'ambito del Programma statistico nazionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, nelle seguenti aree: forme familiari; natalità; mortalità

 

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per causa e morbosità; formazione e fruizione culturale; occupazione e disoccupazione; povertà; partecipazione sociale e politica; utilizzo dei servizi pubblici.
      2. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale assicurano con cadenza quinquennale, ovvero secondo la periodicità prevista dal Programma statistico nazionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, nelle seguenti aree: stato di salute; disabilità; comportamenti sanitari; sicurezza dei cittadini; violenze e maltrattamenti; uso del tempo; reti di solidarietà e lavoro di cura; mobilità sociale.
      3. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale promuovono, nell'ambito del Programma statistico nazionale, rilevazioni orientate a valutare la qualità della vita della popolazione italiana e straniera dimorante abitualmente in Italia, in un'ottica di genere.
      4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura organizzano gli archivi contenenti dati relativi alle imprese, con particolare riferimento al registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, prevedendo la disaggregazione per uomini e donne del totale degli addetti e dei titolari.
      5. L'ISTAT provvede a valutare il lavoro non retribuito distintamente per uomini e donne.
      6. L'ISTAT, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, provvede alla razionalizzazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle società sulle quali le medesime amministrazioni esercitano il controllo, che dispongono di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie utili per le rilevazioni statistiche.
      7. L'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, provvede alla ripartizione tra gli organismi del Sistema statistico nazionale
 

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delle somme occorrenti per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente capo».

Art. 2.
(Relazione al Parlamento).

      1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Con nota allegata alla relazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per i diritti e le pari opportunità, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa sulle statistiche di genere di cui al capo I-bis, sulla base di apposita ricognizione effettuata dall'ISTAT».

Art. 3.
(Norma di attuazione).

      1. L'Istituto nazionale di statistica e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale provvedono agli adempimenti di competenza entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.